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Montagna Viva: Scopri come la nuova legge rivoluzionerà le aree montane!

La legge approvata il 10 settembre 2025 promette di contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità montane italiane, ma quali saranno gli effetti concreti?
  • La nuova legge sulla montagna, approvata il 10 settembre 2025, sostituisce la normativa precedente in vigore dal 1994, ampliando il quadro normativo per rispondere alle sfide contemporanee.
  • Il FOSMIT (Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane) avrà una dotazione di circa 196 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, destinati a finanziare interventi socio-economici e ambientali.
  • La legge introduce un credito d'imposta per l'acquisto e la ristrutturazione di prime case nelle zone montane e un contributo una tantum per le nuove nascite, con una conseguente riduzione della dotazione finanziaria residua del FOSMIT a 92 milioni nel 2025.
  • Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà i criteri per l'identificazione e la classificazione dei percorsi escursionistici, inclusi i relativi codici e le modalità per informare i fruitori sulla sicurezza.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, che per tre decenni ha rappresentato il quadro normativo di riferimento, viene così sostituita da un testo più ampio e articolato, volto a rispondere alle sfide contemporanee che interessano le comunità montane. La nuova legge, approvata definitivamente il 10 settembre 2025, si propone di contrastare lo spopolamento, promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire l’accesso ai servizi essenziali per chi vive in montagna.

La genesi di questa legge è stata lunga e complessa, con interventi legislativi che, storicamente, hanno avuto una cadenza ventennale. Riuscirà questa nuova normativa a portare benefici concreti alle popolazioni montane, contrastando il declino demografico e la desertificazione delle attività economiche? Il testo, inizialmente composto da 23 articoli, è stato ampliato fino a raggiungere i 35 articoli, segno della volontà di affrontare in modo più completo le diverse problematiche.

Competenze Legislative e Principi Generali

È fondamentale sottolineare che lo sviluppo delle aree montane rientra nelle competenze legislative delle regioni a statuto ordinario. L’articolo 44 della Costituzione prevede interventi a favore delle zone montane, ma la riforma costituzionale del 2001 ha delineato una chiara ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Il Parlamento, quindi, può definire i principi generali, come la definizione di comune montano, e autorizzare spese per la montagna, ma non può intervenire su questioni specifiche di competenza regionale. La nuova legge ribadisce questa ripartizione, evitando potenziali conflitti di competenza con le Regioni.

La legge si articola in diverse sezioni. I capi I e II contengono norme di carattere generale e di programmazione strategica. L’articolo 1 definisce le finalità della legge, sottolineando l’importanza strategica delle zone montane per la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del suolo, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio, delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali. Si pone l’accento sul contrasto alla crisi climatica e demografica, nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dovranno adottare interventi per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, promuovendo uno sviluppo coerente con le loro caratteristiche, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorendone il ripopolamento e garantendo l’accesso ai servizi pubblici essenziali.
L’articolo 2 introduce una novità significativa: la classificazione dei comuni montani. La normativa precedente faceva riferimento a due tipologie, comuni montani e comuni parzialmente montani, basandosi su disposizioni legislative obsolete. La nuova legge prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, che definirà i criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrici e di pendenza. Successivamente, ulteriori decreti definiranno i criteri per individuare i comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della legge, tenendo conto di parametri geomorfologici e socioeconomici.
Un’altra innovazione è rappresentata dalla delega al Governo per la riorganizzazione delle agevolazioni destinate ai comuni montani, da attuarsi entro un anno. La pianificazione degli interventi in queste aree è demandata alla “Strategia per la montagna italiana (SMI)”, che avrà il compito di definire priorità e linee guida delle politiche montane, in base alle risorse del Fondo per la montagna. Questo strumento strategico è già stato implementato con successo in altri ambiti, come le aree interne e il Mezzogiorno.

Cosa ne pensi?
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Il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT)

L’articolo 4 riguarda il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), soprannominato la “cassaforte per la montagna”. Il FOSMIT è stato istituito con la legge di bilancio per il 2022, con una dotazione iniziale di 100 milioni per il 2022 e un incremento a 200 milioni a partire dal 2023, assorbendo le risorse del Fondo nazionale per la montagna e del Fondo integrativo per i comuni montani. Per la legge di bilancio 2025-2027, il FOSMIT avrà a disposizione circa 196 milioni annui.

I benefici previsti dalla nuova normativa assumono la forma di “credito di imposta”.

È inoltre contemplata l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i dipendenti che svolgono la propria attività in modo stabile, tramite lavoro agile, in un comune montano con meno di 5000 abitanti, a condizione che trasferiscano la residenza principale e il domicilio da un comune non montano a quello montano in questione.

Per contrastare la diminuzione demografica, è altresì previsto un credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di prime case nelle zone montane, oltre a un contributo una tantum per le nuove nascite nei comuni montani.

Tali agevolazioni gravano sul FOSMIT, la cui dotazione finanziaria residua subirà una significativa riduzione, attestandosi a 92 milioni nel 2025, 73 milioni nel 2026 e 77 milioni nel 2027.

Le risorse del FOSMIT potranno essere impiegate anche per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l’infanzia e alla creazione di poli per l’infanzia, all’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti a corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani e a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.

Per il personale sanitario e scolastico sono previsti dei bonus sotto forma di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato in strutture e scuole di montagna; inoltre, le scuole situate in queste aree potranno derogare al numero minimo di alunni per classe.

La nuova legge contiene anche disposizioni nel settore ambientale. L’articolo 13 riguarda gli ecosistemi montani, riconoscendo le zone montane quali zone floro-faunistiche a sé, stabilendo che Stato e regioni vigilino affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi non pregiudichino le finalità della legge. Una modifica del marzo 2025 alla Convenzione di Berna e una direttiva UE del giugno 2025 hanno classificato il lupo tra le specie “protette” e non più tra quelle “strettamente protette”. Inoltre, un’integrazione al comma dell’articolo, autorizza le forze di Polizia locale e i gruppi di Protezione civile operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a fornire ai propri membri dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresina di capsicum, come mezzo di difesa personale in caso di incontri ravvicinati con esemplari di orso.

L’articolo 12 stabilisce l’adozione di linee guida per l’individuazione, il recupero, l’uso efficiente e la valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, oltre a promuovere la certificazione forestale e delle produzioni agroalimentari. L’articolo modifica il Testo Unico in materia forestale, in riferimento ai siti temporanei adibiti all’attività forestale o all’utilizzazione del legname, mentre un altro articolo si concentra sui singoli alberi e sulle aree boschive che rivestono un valore eccezionale.

L’articolo istituisce una commissione tecnica con l’obiettivo di definire strategie per semplificare le transazioni di vendita e favorire l’accorpamento di piccole proprietà agricole nei territori montani; in aggiunta, un ulteriore articolo prevede la creazione del registro a livello nazionale dei terreni non coltivati, all’interno del Sistema Informativo Agrosilvopastorale Nazionale (SIAN).

Durante l’esame parlamentare, è stato aggiunto l’articolo 15, che, mediante una modifica alla legge n. 157 del 1992, autorizza la caccia su specifici valichi montani frequentemente attraversati dalle rotte migratorie dell’avifauna, tenendo conto di parametri altimetrici e rinviando a un successivo decreto ministeriale per l’istituzione di “zone di protezione speciale”.

Secondo la normativa precedente, la caccia era proibita su tutti i valichi montani attraversati dalle rotte migratorie dell’avifauna, entro una distanza di mille metri da essi.

Focus su Alpinismo ed Escursionismo

Per gli alpinisti ed escursionisti, gli articoli 19, 21, 22 e 24 rivestono particolare interesse. L’articolo 21 definisce i rifugi di montagna, ribadendo che le caratteristiche funzionali dei rifugi sono stabilite sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle rispettive competenze. Sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Vengono fatte salve le specifiche definizioni contenute nelle leggi regionali.

Il CAI aveva proposto una definizione più restrittiva di rifugio di montagna, considerandoli “presidi di sicurezza e di ospitalità, non raggiungibili da rotabili aperte al pubblico o da impianti di risalita né prossimi a tali vie di comunicazione”.

Di particolare importanza è il comma 2 dell’articolo 21, che ribadisce come le disposizioni relative alle caratteristiche funzionali dei rifugi siano stabilite sia dalla legislazione statale sia da quella delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle rispettive competenze. Tra tali caratteristiche rientrano quelle concernenti gli scarichi e gli impianti di smaltimento, con la possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga alla normativa statale, in relazione alla capacità ricettiva e alle condizioni ambientali dei luoghi, fatto salvo comunque il rispetto delle norme a tutela dell’ambiente. In sintesi, la legge statale permette alle normative regionali di derogare alla legislazione nazionale per quanto riguarda i requisiti igienico sanitari minimi dei rifugi.

Infine, l’ultimo comma stabilisce che le strutture di rifugio di proprietà pubblica possano essere locate a privati, aziende o enti senza scopo di lucro, in conformità con le leggi vigenti, nel rispetto delle prioritarie esigenze operative e di formazione del Ministero della Difesa.

L’articolo 24 stabilisce un principio fondamentale: riconoscere le professioni legate alla montagna come elementi cruciali per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle aree montane. Oltre alle figure consolidate di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica, maestro di sci e gestore di rifugio, il comma 2 prevede che la Strategia Nazionale per la Montagna (SMI) possa identificare ulteriori professioni montane. Questo permetterà di definire, in armonia con le autonomie legislative regionali, misure specifiche per valorizzare e tutelare le professioni esercitate nelle zone montane.

L’articolo approvato, pur discostandosi dalla proposta del CAI, include disposizioni riguardanti le attività escursionistiche, con l’obiettivo di promuovere una fruizione consapevole e informata dei percorsi, garantendo la sicurezza e l’incolumità dei fruitori. Il testo offre una definizione di “percorso escursionistico”, rimandando a un decreto ministeriale per la definizione dei criteri di classificazione dei percorsi e delle modalità per fornire agli escursionisti le informazioni necessarie per una fruizione sicura, anche attraverso apposita segnaletica. E’ altresì esclusa ogni forma di indennizzo per i danni subiti durante un’escursione lungo sentieri, mulattiere o strade forestali, sia pubbliche che private, situate nei comuni montani, qualora l’incidente sia determinato da una condotta imprudente da parte dell’escursionista stesso, configurandosi come evento fortuito.

Il comma 1 riconosce il ruolo dell’attività escursionistica come strumento chiave per la salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori interessati, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile. La norma in esame assegna all’escursionismo un ruolo fondamentale ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori coinvolti, favorendo inoltre la promozione di un modello turistico eco-compatibile.

Il comma 2 definisce il “percorso escursionistico” come un tracciato “prevalentemente” naturale, riconoscibile e permanente, formatosi per il passaggio di persone o animali.
Il comma 3 prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, in accordo con i Ministri dell’Interno, del Turismo, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, stabilirà i criteri per l’identificazione e la classificazione dei percorsi escursionistici, inclusi i relativi codici. Il decreto definirà anche le modalità per informare i fruitori sulla sicurezza dei percorsi, anche tramite segnaletica specifica.

Il comma 4 disciplina la responsabilità dell’escursionista per i danni che si procura durante l’attività. Se un escursionista subisce danni a causa di un proprio comportamento negligente, non è riconosciuta la responsabilità di “altri soggetti”, trattandosi di “caso fortuito”. Questo principio è ulteriormente specificato nel secondo periodo del comma 4, che richiama l’articolo 1227 del Codice Civile.

Verso un Futuro Sostenibile per le Montagne Italiane

L’approvazione della nuova legge sulla montagna rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento del ruolo strategico delle aree montane per lo sviluppo equilibrato del Paese. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e complessa. Sarà fondamentale garantire che le risorse previste vengano effettivamente rese operative nel più breve tempo possibile e che le misure contenute nel provvedimento siano attuate in modo efficace e coordinato. La sfida è quella di trasformare le buone intenzioni in azioni concrete, per dare un futuro alle comunità montane e valorizzare il patrimonio naturale e culturale che custodiscono.

Riflessioni Finali: Un Equilibrio Tra Tradizione e Innovazione

Amici appassionati di montagna, questa nuova legge rappresenta un’opportunità imperdibile per dare un nuovo impulso alle nostre amate terre alte. È un momento cruciale per riflettere su come intendiamo vivere e valorizzare questi territori, bilanciando la salvaguardia delle tradizioni con l’innovazione e la sostenibilità.

Una nozione base da tenere a mente è che la montagna è un ecosistema fragile, dove ogni azione ha delle conseguenze. Un intervento mal pianificato può compromettere la biodiversità, il paesaggio e la qualità della vita delle comunità locali. È quindi fondamentale agire con consapevolezza e rispetto.
Un concetto più avanzato riguarda invece la gestione integrata del territorio montano.
Non possiamo pensare alla montagna come a un’entità isolata, ma come a un sistema complesso interconnesso con le aree circostanti. Le politiche per la montagna devono quindi essere coordinate con le politiche per l’agricoltura, il turismo, l’energia e i trasporti, al fine di creare uno sviluppo armonico e sostenibile.

Questa legge ci invita a interrogarci sul nostro ruolo di cittadini e di amanti della montagna. Cosa possiamo fare concretamente per sostenere le comunità locali, per promuovere un turismo responsabile, per proteggere l’ambiente? La risposta a queste domande è nelle nostre mani. Sfruttiamo al meglio questa opportunità per costruire un futuro migliore per le nostre montagne.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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